Art. 1.

      1. L'articolo 176 del codice penale è sostituito dal seguente:

      «Art. 176. - (Liberazione condizionale). - Il condannato a pena detentiva che, durante il tempo di esecuzione della pena, abbia tenuto un comportamento tale da far ritenere del tutto ingiustificato il protrarsi dell'esecuzione della pena detentiva, può essere ammesso alla liberazione condizionale se ha scontato almeno metà della pena inflitta.
      Il condannato all'ergastolo può essere ammesso alla liberazione condizionale quando abbia effettivamente scontato almeno vent'anni di pena.
      Se si tratta di recidivo, nei casi previsti dal secondo comma dell'articolo 99, il condannato a pena detentiva può essere ammesso alla liberazione condizionale dopo aver scontato almeno tre quarti della pena inflitta e il condannato all'ergastolo può essere ammesso alla liberazione condizionale quando abbia effettivamente scontato almeno ventisei anni di pena.
      Nei casi in cui al terzo comma, il condannato che dopo due anni di semilibertà e di lavoro esterno ha dato prova di condotta regolare, può essere ammesso alla liberazione condizionale per il restante periodo di pena.
      La concessione della liberazione condizionale è subordinata all'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che il condannato dimostri di trovarsi nell'impossibilità di adempierle».